Epistemologia della giustizia: il rigore metodologico, la tutela della persona e le derive mediatiche nella psicologia forense
Epistemologia della giustizia: il rigore metodologico, la tutela della persona e le derive mediatiche nella psicologia forense
a cura di Manila Scaramella
La psicologia forense non è una semplice branca applicativa della psicologia clinica, né tantomeno un esercizio di opinione o di intuizione. Si tratta di una disciplina di confine altamente specialistica, posta al crocevia tra la scienza della mente e il sistema normativo, chiamata a operare in contesti in cui ogni decisione incide in modo radicale, e spesso irreversibile, sulla vita, sui legami e sui diritti fondamentali delle persone. In un’epoca dominata dalla velocità dell’informazione e dalla spettacolarizzazione giudiziaria, è quanto mai urgente ristabilire la centralità del rigore scientifico, dell'epistemologia forense e della responsabilità etica.
1. Il confine invalicabile: la profonda differenza tra lo psicologo clinico e lo psicologo forense (CTU)
Uno dei più grandi equivoci, frequente persino tra gli addetti ai lavori non specialisti, riguarda la confusione di ruoli tra lo psicologo clinico e lo psicologo forense, in particolare quando quest'ultimo riveste il ruolo di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) nominato dal giudice.
- Lo psicologo clinico opera all'interno di un setting terapeutico fondato sull'alleanza di cura. Il suo obiettivo primario è il benessere del paziente, l'ascolto empatico incondizionato, la sospensione del giudizio morale e la costruzione di uno spazio protetto basato sul segreto professionale finalizzato alla guarigione o al sostegno psicologico.
- Lo psicologo forense/CTU, al contrario, non fa terapia. Opera su mandato dell'autorità giudiziaria (o di parte come CTP) all'interno di un procedimento normato dal diritto. Il suo interlocutore primario non è il paziente da curare, ma il giudice e la verità processuale. Il CTU deve mantenere un distacco metodologico rigoroso, un'imparzialità intransigente e una neutralità affettiva che gli impediscono di assumere ruoli di accudimento o di sostegno terapeutico verso i soggetti esaminati. Trasformare una consulenza tecnica in un percorso di psicoterapia mascherata costituisce un errore metodologico gravissimo, che inficia la validità scientifica dell'indagine e viola il mandato giudiziario.
2. Il metodo scientifico e la complessità dell'analisi del danno psicologico
L'attività peritale non può fondarsi su impressioni soggettive o su griglie interpretative arbitrarie. Il CTU e i CTP devono attenersi rigorosamente a standard metodologici validati dalla comunità scientifica internazionale, avvalendosi di colloqui clinici strutturati, osservazione ecologica delle dinamiche relazionali e test psicodiagnostici dotati di comprovata validità e attendibilità (come l'MMPI-2 o test proiettivi validati, usati sempre in batteria e mai singolarmente).
Un banco di prova particolarmente critico è rappresentato dall'analisi del danno psicologico (spesso associato al danno biologico di natura psichica). Per accertare l'esistenza di un danno risarcibile conseguente a un evento traumatico (un grave sinistro, un lutto per fatto illecito, una violenza o una vessazione), il perito deve dimostrare rigorosamente la presenza di tre elementi cardine:
- La diagnosi clinica attuale: Il riscontro di un disturbo psichico clinicamente apprezzabile (es. disturbo post-traumatico da stress, depressione maggiore, disturbi d'ansia generalizzata).
- Il nesso di causalità: La dimostrazione logica e scientifica che quel preciso disturbo è derivato causalmente dall'evento dannoso dedotto in giudizio, escludendo fattori di vulnerabilità pregressa, eventi coevi o la simulazione/dissimulazione (aggravamento o minimizzazione volontaria dei sintomi).
- La quantificazione del grado di compromissione: La stima dell'incidenza del disturbo sulle attività della vita quotidiana e sulla capacità di relazione della persona.
Una violazione o una superficialità nella capacità generale di analisi del danno può portare a due esiti opposti e parimenti rovinosi: la sottostima del danno (lasciando la vittima senza tutela e generando una dolorosa revittimizzazione) o la sovrastima di un danno inesistente (attribuendo patologie a eventi che non le hanno prodotte), alterando l'equilibrio della giustizia.
3. Il setting peritale e il principio dell'ascolto protetto
Quando l'indagine forense coinvolge soggetti vulnerabili — come i minori nei procedimenti di separazione altamente conflittuale, nei casi di sospetto abuso o di violenza assistita —, l'architettura dell'intervento deve blindarsi attraverso il concetto di setting peritale protetto.
L'ascolto del minore non è un colloquio ordinario: richiede competenze specifiche in materia di psicologia evolutiva e psicopatologia dello sviluppo. Le linee guida deontologiche e scientifiche impongono di strutturare l'ascolto in modo da prevenire la revittimizzazione secondaria (o vittimizzazione istituzionale). Quest'ultima si verifica quando il sistema giudiziario o peritale, attraverso modalità invasive, ripetitive, suggestionanti o prive di tatto emotivo, costringe la persona (specie se minore) a rivivere il trauma originario, sottoponendola a una pressione psicologica insostenibile. Il rigore metodologico nell'ascolto protetto tutela la genuina spontaneità delle dichiarazioni del minore, isolandolo da pressioni manipolatorie o alienanti (come nel caso dei conflitti di lealtà esasperati).
4. Dalla scienza alla gogna: l'impatto distorsivo dei social network sui casi giudiziari
Negli ultimi anni, il lavoro della psicologia forense si scontra con una mutazione antropologica e culturale profonda: l'invasione dei casi giudiziari all'interno dei social network e dei mass media.
Mentre il processo e la perizia psicologica richiedono tempi lunghi, analisi complesse, verifica delle fonti, studio dei fascicoli e dubbio metodologico, la narrazione digitale impone la legge opposta: la velocità, la semplificazione estrema e il sensazionalismo. Questo fenomeno genera distorsioni gravissime:
- La perdita della complessità: La sofferenza psichica e le dinamiche familiari vengono ridotte a tifoserie da stadio (buoni contro cattivi, colpevoli contro innocenti).
- La gogna mediatica e la stigmatizzazione sociale: I soggetti coinvolti, spesso famiglie e minori già provati da crisi drammatiche, vengono esposti a un giudizio collettivo sommario, basato su interpretazioni non scientifiche e fake news.
- Il cortocircuito della giustizia: La pressione mediatica rischia, nei casi peggiori, di condizionare la percezione sociale della giustizia, sostituendo il rigore tecnico delle perizie con il verdetto emotivo della piazza digitale.
5. Il quadro normativo e la responsabilità etica
L'intera impalcatura della psicologia forense non poggia su valutazioni discrezionali, ma su un solido e inderogabile sistema normativo integrato:
- Il Codice di Procedura Civile (CPC): In particolare gli articoli 61, 191, 195 e 201, che disciplinano i presupposti della nomina del CTU, la fissazione dei quesiti, i termini per il deposito delle osservazioni e la garanzia del contraddittorio tecnico attraverso i CTP.
- Il Codice di Procedura Penale (CPP) e il Codice Penale (CP): Per quanto concerne le perizie sull'imputabilità, sulla capacità di stare in giudizio, sulla pericolosità sociale e sull'ascolto protetto nel rito penale.
- Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani: Che impone l'obbligo inderogabile di agire con competenza scientifica, di rifiutare mandati che eccedano le proprie qualifiche, di mantenere l'assoluta imparzialità e di tutelare la dignità e la riservatezza delle persone coinvolte.
Al di là della tecnica e delle norme, resta l'imperativo etico definitivo: il rigore scientifico não può mai essere disgiunto dalla responsabilità umana. La psicologia forense ricorda costantemente che dietro ogni fascicolo giudiziario non vi è un mero oggetto di studio, ma una persona in carne ed ossa, con la sua storia, le sue ferite e la sua inalienabile dignità.
Fonti e Riferimenti Normativi
- Codice di Procedura Civile (CPC): Articoli 61, 191, 195 e 201.
- Codice Penale e Codice di Procedura Penale (CP / CPP).
- Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
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